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Entrata in vigore la nuova normativa antincendio

Maggio 6, 2020by Redazione

Entrata in vigore la nuova normativa antincendio


Il Decreto stabilisce che tutti i fabbricati esistenti, con altezza antincendio superiore ai 12 metri, debbano mettere in atto una serie di procedure più importanti all’aumentare dell’altezza

La normativa Antincendio entrata in vigore il 6 maggio 2020 (Decreto Ministeriale 25 gennaio 2019, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 30 il 5 febbraio successivo), introduce una nuova impostazione dell’antincendio, basata sull’altezza del fabbricato e non più solo sulla presenza di box, di caldaie particolari o altre caratteristiche.

Il Decreto stabilisce che tutti i fabbricati esistenti, con altezza antincendio superiore ai 12 metri, debbano mettere in atto una serie di procedure antincendio, via via più importanti all’aumentare dell’altezza del fabbricato e di alcune sue caratteristiche intrinseche, che vanno da semplici cartelli che indicano le norme di comportamento da adottare in caso di incendio, fino alla predisposizione di un sistema d’allarme antincendio automatico più sofisticato.

I cui criteri di misurazione dell’altezza antincendio sono molto diversi da quelli che tutti adottiamo comunemente per valutare l’altezza di un immobile.

Considerato ad esempio un fabbricato, che all’apparenza può sembrare al di sotto dei 12 metri, per la presenza di uno scivolo box sotterranei o un lastrico solare accessibile, può rientrare nella normativa Antincendio.

L’altezza antincendio deve quindi essere determinata da un tecnico che indichi i dispositivi e le procedure da adottare, cioè quelli che la normativa chiama Livelli di Prestazione, che sono ben 4:

L.P. 0 – per edifici compresi tra 12 e 24 metri;

L.P. 1 – per edifici di altezza compresa tra 24 e 54 metri;

L.P. 2 – per edifici compresi tra 54 e 80 metri;

L.P. 3 – per edifici di altezza superiore agli 80 metri o indipendenti dall’altezza se con più di 1000 occupanti.

Cosa bisogna fare nel caso di condomini con le altezze antincendio più diffuse?

L.P. 0 – per edifici compresi tra 12 e 24 metri

Il responsabile dell’attività:

  • identifica le misure standard da attuare in caso d’incendio;
  • fornisce informazione agli occupanti sulle misure da attuare in caso d’incendio;
  • espone un foglio informativo riportante divieti e precauzioni da osservare, numeri telefonici per l’attivazione dei servizi di emergenza, nonché le istruzioni per garantire l’esodo in caso d’incendio, come previsto nelle misure da attuare in caso d’incendio;
  • mantiene in efficienza i sistemi, dispositivi, attrezzature e le altre misure antincendio adottate, effettuando verifiche di controllo ed interventi di manutenzione.

I condòmini:

  • osservano le indicazioni sui divieti e precauzioni riportati nel foglio informativo;
  • non alterano la fruibilità delle vie d’esodo e l’efficacia delle misure di protezione attiva e passiva;
  • In condizioni d’emergenza attuano quanto previsto nel foglio informativo.

L.P. 1 – per edifici di altezza compresa tra 24 e 54 metri

Il responsabile dell’attività deve organizza la GSA (Gestione della Sicurezza Antincendio) attraverso:

  • predisposizione e verifica periodica della pianificazione d’emergenza;
  • informazione agli occupanti su procedure di emergenza da adottare in caso d’incendio e sulle misure antincendio preventive che essi devono osservare;
  • mantenimento in efficienza dei sistemi, dispositivi, attrezzature e delle altre misure antincendio adottate, effettuando verifiche di controllo ed interventi di manutenzione, riportando gli esiti in un registro dei controlli;
  • esposizione di foglio informativo e cartellonistica riportante divieti e precauzioni da osservare, numeri telefonici per l’attivazione dei servizi di emergenza, nonché riportante istruzioni per garantire l’esodo in caso d’incendio;
  • tali istruzioni saranno redatte in lingua italiana ed eventualmente, su esplicita richiesta dell’assemblea dei Condomini o qualora l’Amministratore lo ritenga opportuno, potranno essere redatte anche in altre lingue fermo restando l’utilizzo di cartellonistica di sicurezza conforme alla normativa vigente;
  • verifica, per le aree comuni, dell’osservanza dei divieti, delle limitazioni e delle condizioni normali di esercizio; x adozione delle misure antincendio preventive.

I condòmini:

  • osservano le misure antincendio preventive, predisposte dal Responsabile dell’attività;
  • non alterano la fruibilità delle vie d’esodo e l’efficacia delle misure di protezione attiva e passiva;
  • In condizioni d’emergenza, attuano quanto previsto nella pianificazione di emergenza, in particolare:
  • attuano le procedure di allarme e comunicazioni;
  • attuano l’evacuazione secondo le procedure della pianificazione di emergenza.

Il Decreto del 25 gennaio 2019 ha dato tempo agli Amministratori fino al 6 maggio 2020, per misurare ed eventualmente adeguare i fabbricati alla nuova normativa, rendendoli responsabili di verificare e mantenere nel tempo tutti i dispositivi che il Decreto prevede, con pesanti conseguenze in caso di inadempienza.

Redazione

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