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Detrazioni fiscali al 110% per super ecobonus e sismabonus

Agosto 29, 2022by Redazione

Il decreto Rilancio ha definito il perimetro di utilizzo delle detrazioni fiscali al 110%. Si ha diritto al maxi ecobonus per interventi strutturali e se si migliora la classe energetica degli edifici di due livelli. Se tale risultato non fosse possibile, è sufficiente che i lavori raggiungano la classe energetica più alta. Il super sismabonus, invece, può essere ceduto ad una società assicurativa nel caso si stipuli una polizza a copertura di eventi calamitosi. Per chi ha problemi di liquidità, il credito può essere cedute o può essere richiesto lo sconto in fattura.

Tali agevolazioni valgono anche per le seconde case ma solo se in condominio.

Sono questi i principali aspetti chiariti per le maxi detrazioni edilizie, che arrivano con il decreto Rilancio.

Interventi ammessi per super ecobonus del 110%:

Danno diritto allo sconto del 110% solo alcune tipologie di interventi di efficienza energetica:

1 – La detrazione viene calcolata, su un ammontare complessivo delle spese massimo di 60.000 euro ad unità immobiliare, per interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali e orizzontali che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio. I materiali isolanti utilizzati devono rispettare i criteri ambientali minimi di cui al decreto del Ministro dell’ambiente.

2 – La detrazione è calcolata, su un ammontare complessivo delle spese non superiore a 30.000 euro ad unità immobiliare, per interventi, sulle parti comuni degli edifici, per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati:

  • a condensazione (con efficienza almeno pari alla classe A);
  • a pompa di calore (inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo);
  • a microcogenerazione.

3 – La detrazione è calcolata, su un ammontare complessivo delle spese non superiore a 30.000 euro per interventi sugli edifici unifamiliari per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti a pompa di calore, inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo e impianti di microcogenerazione.

La realizzazione dei predetti interventi permette di aumentare al 110% anche la detrazione per l’installazione di colonnine elettriche negli edifici per la ricarica delle auto.

Sia per gli interventi di cui al punto 1 che al punto 2, l’incentivo è riconosciuto anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell’impianto sostituito.

Il super ecobonus del 110% vale anche per tutti gli altri interventi di efficientamento energetico, diversi dai precedenti, di cui all’articolo 14 del D.L. 63/2013, come la sostituzione di finestre o l’installazione di pannelli o schermature solari, se eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi indicati nei punti 1,2 e 3.

Per aver diritto al super ecobonus occorre che gli interventi rispettino limiti che dovranno essere fissati da un decreto ministeriale che dovrà essere emanato entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto Rilancio. Fino a quando non sarà varato tale decreto ministeriale non sarà possibile progettare alcun intervento poiché non si ha nessun valore di riferimento.

Super sismabonus

Il decreto Rilancio aumenta al 110% anche la detrazione spettante per gli interventi di messa in sicurezza antisismica degli edifici.

Ammissibili gli edifici che si trovano nelle zone sismiche ad alta pericolosità (zone 1 e 2) e nella zona 3, facendo riferimento all’ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3274 del 20 marzo .

Il maxi sconto si può fruire sia nel caso di lavori in edifici singoli che in condominio e spetta anche per l’acquisto di case.

Redazione

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